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D.P.R. 15/06/1959 n. 393

Art. 86 - Patente di guida per macchine agricole, carrelli e macchine opera trici Per guidare macchine agricole, carrelli, nonché macchine operatrici escluse quelle a vapore, che circolano su strada, occorre aver ottenuto la patente di guida con le norme stabilite per la patente per autoveicoli e motoveicoli e previo esame di idoneità previsto dall'art. 85, comma primo, lettera b). La patente può abilitare alla guida delle seguenti categorie di veicoli:

a) macchine agricole;

b) carrelli;

c) macchine operatrici. Al titolare della patente di guida prevista dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 80, commi ottavo ed ultimo. Chiunque guida macchine agricole, carrelli o macchine operatrici, senza essere munito della patente, è punito con le pene stabilite dall'art. 80, comma nono. Chiunque, autorizzato per l'esercitazione, guida senza avere a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente di guida valida per la stessa categoria di veicoli, è punito con le pene stabilite dall'art. 80, comma nono. Chiunque guida senza l'autorizzazione per l'esercitazione ma avendo a fian- DPR 15/06/1959 n. 393 – Testo unico delle norme sulla circolazione stradale. co, in funzione di istruttore, persona provvista di patente valida per la stessa categoria di veicoli, è punito con le pene stabilite dall'art. 83, ultimo comma. Le stesse pene si applicano alla persona che funge da istruttore.

Art. 87 - Validità della patente di guida La patente di guida per autoveicoli e motoveicoli ad uso pubblico è valida anche per la guida ad uso privato delle stesse categorie di veicoli. La patente di guida per autoveicoli e motoveicoli delle categorie b, c e d è valida anche per le categorie che rispettivamente le precedono nell'elencazione di cui all'art. 80. La patente di guida per autoveicoli e motoveicoli della categoria f è valida soltanto per la guida del veicolo ivi indicato e specialmente adattato in relazione alla mutilazione o alla minorazione del titolare di essa. La patente di guida per autoveicoli e motoveicoli delle categorie a e b rilasciata a mutilati o minorati fisici è valida soltanto per la guida dei motoveicoli ivi indicati. La patente di guida per macchine agricole, carrelli e macchine operatrici è valida anche per la guida di motoveicoli della categoria a ad uso privato. Chiunque, munito di patente per autoveicoli e motoveicoli, guida un autoveicolo o motoveicolo di categoria diversa da quelle per le quali la patente è valida, ovvero pur guidando veicolo della stessa categoria in servizio pubblico è munito di patente ad uso privato, a meno che, in questa ultima ipotesi, guidi un autoveicolo della categoria e, è punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila; qualora sia munito di patente ad uso privato per motoveicoli della categoria a è punito con l'arresto da due a quattro mesi e con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila. Chiunque, munito di patente per autoveicoli e motoveicoli della categoria f, guida un veicolo diverso da quello indicato e specialmente adattato in relazione alla sua mutilazione o minorazione, ovvero munito di patente per autoveicoli o motoveicoli delle categorie a e b quale mutilato o minorato fisico, guida un autoveicolo o motoveicolo di categoria o tipo diverso, è punito con l'arresto da due a quattro mesi e con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila. Chiunque, munito di patente per macchine agricole, carrelli o macchine operatrici, guida un veicolo di categoria diversa da quella per la quale la patente è valida, è punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila.

Art. 88 - Durata e conferma della validità della patente di guida La patente di guida ad uso privato per autoveicoli e motoveicoli delle catego- rie a e b e la patente di guida per macchine agricole, carrelli e macchine operatrici sono valide per dieci anni; qualora siano rilasciate a chi ha superato il cinquantesimo anno di età sono valide per cinque anni. La patente di guida per autoveicoli e motoveicoli delle categorie a, b ed f, rilasciata a mutilati o minorati fisici, quella ad uso privato per autoveicoli della categoria c e quella ad uso pubblico per autoveicoli e motoveicoli delle categorie a, b e c sono valide per cinque anni. La patente di guida ad uso privato o pubblico per autoveicoli della categoria d è valida per cinque anni. La validità della patente può essere confermata da ogni prefettura; a tal fine occorre presentare un certificato medico di data non anteriore a tre mesi e rilasciato da uno dei sanitari indicati nell'art. 81, comma primo, dal quale risulti che il titolare in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti. Nel caso di cui all'art. 80, quarto comma, la visita viene effettuata dalla commissione di cui all'art. 81, terzo comma. Chiunque guida con patente la cui validità sia scaduta è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila. La patente è ritirata immediatamente da chi accerta la contravvenzione ed è inviata alla prefettura presso la quale il titolare dichiara di voler chiedere la conferma di validità.

Art. 89 - Revisione della patente di guida I prefetti e gli ispettorati della motorizzazione civile possono disporre che siano sottoposti a visita medica o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o della idoneità.

Art. 90 - Possesso del documento necessario per la guida Il conducente di ciclomotori deve avere con sè un documento dal quale possa rilevarsi l'età. Il conducente di altri veicoli a motore deve avere con se la patente di guida o l'autorizzazione per l'esercitazione. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

Art. 91 - Sospensione e revoca della patente di guida La patente di guida è sospesa dal prefetto che l'ha rilasciata quando il titolare non si presenti alla revisione disposta ai sensi dell'art. 89. La patente può essere sospesa dal prefetto alle persone diffidate ai sensi dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423. DPR 15/06/1959 n. 393 – Testo unico delle norme sulla circolazione stradale. La patente è sospesa dal prefetto per un periodo da uno a tre mesi quando il titolare sia incorso in più violazioni delle seguenti norme di comportamento, anche se siano intervenute cause di estinzione dei relativi reati:

a) obbligo di osservare i limiti massimi di velocità, salvo i casi punibili ai sensi del comma ottavo dell'art. 103;

b) obbligo di fermarsi e di dare la precedenza a chi circola sulle strade se, fuori dei centri abitati, proviene da un luogo non soggetto a pubblico passaggio;

c) obbligo di dare la precedenza a chi circola su strada con precedenza, ovvero, se le strade che incrociano sono entrambe con precedenza, obbligo di arrestarsi al crocevia e di dare la precedenza a chi circola sull'altra strada, qualora esista tale obbligo;

d) divieto di sorpasso a destra o in prossimità o in corrispondenza delle curve o dei dossi o in ogni altro caso di scarsa visibilità;

e) divieto di sorpasso di autotreni, di autoarticolati, di autosnodati o di autocarri con autotreni la cui motrice non sia un'autovettura, con autoarticolati o con autosnodati;

f) obbligo di adoperare i proiettori a luce anabbagliante nell'incrocio con altri veicoli;

g) obbligo di guidare facendo uso degli occhiali o di determinati apparecchi prescritti in sede di rilascio della patente;

h) divieto di guidare in stato di ebbrezza;

i) divieto di circolare contromano in prossimità o in corrispondenza delle curve, dei dossi o di ogni altro caso di scarsa visibilità. Qualora più violazioni delle norme di comportamento indicate nel precedente comma siano commesse nel periodo di un anno, la sospensione della patente è disposta da due a sei mesi. La patente sospesa dal prefetto, per un periodo massimo di due anni, in caso di investimento che abbia prodotto la morte o lesioni personali gravissime o gravi e in ogni caso di investimento di persona, se il conducente non abbia ottemperato all'obbligo di fermarsi e di dare l'assistenza occorrente alla persona investita. Il provvedimento di sospensione della patente è comunicato dal prefetto, entro otto giorni, all'autorità giudiziaria inquirente. Questa, ove nel corso dell'istruttoria accerti che sono venuti a mancare i motivi della sospensione, ne dà notizia al prefetto, il quale dispone la revoca della sospensione stessa, semprechè essa non sia stata disposta per altra causa. Nel caso di condanna l'autorità giudiziaria dispone con la sentenza la sospensione della patente da sei mesi a tre anni e, nei casi di particolare gravità, la revoca. In tale ipotesi non può essere rilasciata una nuova patente. Nel caso di assoluzione viene data notizia della sentenza dal prefetto, il qua- le revoca la sospensione, semprechè essa non sia stata disposta per altra causa. I provvedimenti prefettizi di sospensione della patente, di cui ai commi terzo, quarto e quinto, sono adottati sentito l'ispettorato della motorizzazione civile. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a fornire al prefetto e all'ispettorato gli elementi di fatto relativi all'investimento o alla non ottemperanza all'obbligo di fermarsi e di dare l'assistenza occorrente alla persona investita. La restituzione della patente sospesa ai sensi dei commi precedenti può essere subordinata a revisione a termini dell'art. 89. La sospensione è annotata sulla patente. La patente è revocata dal prefetto:

1) quando il titolare non sia più in possesso dei requisiti fisici e psichici pre scritti;

2) quando il titolare non sia in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 82, comma primo, ovvero non sia in possesso dei requisiti previsti da detto

articolo, commi primo e secondo, qualora, trattandosi di patente ad uso privato per motoveicoli della categoria a, gli accertamenti sull'esistenza dei requisiti stessi siano stati eseguiti dopo il rilascio della patente;

3) quando il titolare, sottoposto ad esame di idoneità ai sensi dell'art. 89, ri sulti non più idoneo. Nei casi previsti dai commi sesto e settimo, il cancelliere presso l'autorità giudiziaria che ha emesso i relativi provvedimenti ne dà notizia al prefetto. Avverso i provvedimenti del prefetto è ammesso ricorso al ministro per i trasporti, il quale, se la sospensione sia stata disposta ai sensi del comma secondo, decide entro sessanta giorni, di concerto con il ministro per i lavori pubblici, sentito il ministro per l'interno.

Art. 92 - Schedario dei titolari di patenti di guida Presso ogni ispettorato della motorizzazione civile è istituito uno schedario dei titolari delle patenti di guida. Nello schedario sono annotati:

a) le violazioni delle norme di comportamenti indicate nell'art. 91, comma terzo;

b) gli investimenti indicati nell'art. 91, comma quinto;

c) i provvedimenti relativi alla sospensione e alla revoca delle patenti. Dei provvedimenti adottati sarà data notizia al ministero dei lavori pubblici. Titolo vii disposizioni speciali DPR 15/06/1959 n. 393 – Testo unico delle norme sulla circolazione stradale.

Art. 93 - Agenti diplomatici esteri Il ministero dei trasporti, a richiesta di quello degli affari esteri, rilascia per le autovetture appartenenti agli agenti diplomatici esteri, previa visita e prova, qualora questa sia prescritta, la carta di circolazione, e provvede all'immatricolazione, assegnando una speciale targa di riconoscimento. Le infrazioni alle disposizioni delle presenti norme commesse da agenti diplomatici esteri, sono segnalate dagli uffici o comandi dai quali dipendono coloro che le hanno accertate al ministero dei trasporti, che ne informa il ministero degli affari esteri per le conseguenti comunicazioni al capo della missione. Le presenti disposizioni si applicano a condizione di reciprocità.

Art. 94 - Veicoli e conducenti delle forze armate e dei corpi armati dello stato Le forze armate e i corpi armati dello stato provvedono direttamente nei riguardi dei veicoli di loro dotazione agli accertamenti tecnici ed al rilascio dei documenti di circolazione e di particolari targhe di riconoscimento. Detti veicoli, qualora abbiano speciali caratteristiche costruttive in relazione al loro impiego, non sono soggette alle disposizioni dell'art. 10, del titolo iii, capo ii; del titolo iv e del titolo v capo i, delle presenti norme. Le forze armate e i corpi armati dello stato provvedono direttamente nei riguardi dei conducenti dei loro veicoli a motore all'accertamento dei requisiti necessari per la guida, all'esame di idoneità e al rilascio della patente militare di guida, la quale abilita soltanto alla guida dei veicoli a motore indicati nel comma primo. Detti conducenti non sono soggetti alle disposizioni del titolo vi delle presenti norme. Coloro che sono muniti di patente militare possono ottenere, senza sostenere l'esame di idoneità, la patente di guida ad uso privato per veicoli delle corrispondenti categorie, semprechè la richiesta venga presentata per il tramite dell'autorità dalla quale dipendono, durante il servizio o non oltre un anno dalla data del congedo, del licenziamento o della cessazione dal servizio. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai veicoli e ai conducenti del corpo dei vigili del fuoco, della croce rossa italiana e del corpo forestale dello stato. Le caratteristiche delle targhe di riconoscimento dei veicoli a motore in dotazione delle forze armate, dei corpi armati dello stato e dei corpi indicati nel precedente comma sono stabilite d'intesa fra il ministero dal quale dipendono le forze o i corpi stessi e il ministero dei trasporti.

 

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